Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge del
17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo
Organismo
istituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a della L. 8/11/2000 n. 328. Esso contiene norme di autodisciplina ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero
dello
Sviluppo
Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Disciplina
in particolare l’organizzazione dell’Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento (di seguito Organismo) ISCOS - Istituto per la Coesione Sociale - Sede territoriale di Caserta. L’organismo eroga
il servizio di gestione
della
crisi da sovraindebitamento prevista dalla
legge
27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o
di gestore della liquidazione, per
il tramite di professionisti aderenti all’Organismo nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Il presente
Regolamento o i suoi allegati potranno essere modificati dal Referente
previa
verifica del Responsabile della tenuta
del Registro di cui al del decreto del Ministero della Giustizia,
di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Le modifiche non avranno effetto
per le procedure in corso
alla data
della loro entrata
in vigore.
Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e
trasparenza.
Art.
2 –
Funzioni e obblighi
L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate agli art. 15 e seguenti della legge
3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e seguenti del decreto n. 202/2014.
Art. 3 – Iscrizione
Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente,
ovvero il Referente
in qualità di suo procuratore,
cura
l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A
del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il
Ministero della Giustizia.
Art.
4 –
Formazione dei Gestori della Crisi
Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il professionista sia in regola
con gli obblighi formativi
di cui all’art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto n. 202/2014 sono applicabili le disposizioni
contenute nell’art. 19 del
citato decreto.
Art.
5 –
Organi
Ai fini della gestione dell’organismo e delle procedure da sovraindebitamento da esso amministrate attenendosi alle norme dettate dalla legge 3/2012, sono istituiti
i seguenti organi:
a) Referente;
b) Segreteria amministrativa.
Art.
6 –
Referente
Il
referente cura l’organizzazione e
la gestione dell’organismo:
a) esamina le domande
e decide sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
b) esamina il registro
delle
domande presentate dai debitori/consumatori;
c) decide sull’ammissibilità delle domande presentate;
d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
e) è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi aderenti all’organismo nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal decreto n. 202/2014
e dal presente regolamento;
f) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovraindebitamento
creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre associazioni in grado di
dare risposte concrete
alle persone ed alle piccole e medie imprese;
i) il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del
registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende
modificative e i requisiti dell’organismo
iscritto,
dei dati
e degli elenchi
comunicati ai fini
dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi
e per gli effetti dell’art.
10, comma 5, del
decreto 202/2014.
Art.
7 –
Segretaria amministrativa
La Segreteria amministrativa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio
di composizione della crisi. È tenuta a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro, anche
informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento,
con le annotazioni relative al numero
d’ordine progressivo, ai
dati identificativi del debitore
in stato sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla
durata del procedimento e al relativo esito.
La Segreteria amministrativa potrà accettare le domande dei debitori presentate a mani o a mezzo pec. La Segreteria
amministrativa:
a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del
gestore della crisi;
b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente
per
la eventuale
ammissione;
c)
verifica l’effettuazione dei
pagamenti dei debitori
per l’attività prestata.
Art.
8 –
Gestore della Crisi
La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo. Il referente distribuisce
equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto
conto in ogni caso della natura e dell’importanza
della
situazione di crisi
del debitore.
Un Gestore della crisi
può anche essere composto
da più componenti nel
numero
massimo di tre. Si è
ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità
di ruoli e di funzioni attribuiti
allo stesso. La multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe
anche
arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.
Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche
funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione
quali ad esempio,
di consulente del debitore, di attestatore e
di ausiliario del giudice.
Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio
del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.
Art.
9 –
Accettazione
dell’incarico e dichiarazione
di
indipendenza del gestore
Il gestore
della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione
di indipendenza.
Il gestore della crisi ha l’obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore
della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro
che hanno
interesse all'operazione di composizione
o
di liquidazione
da rapporti
di natura
personale
o
professionale tali
da
comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore
della
crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice
civile
e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere
prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; e comunque
in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della neutralità e imparzialità. Il gestore è altresì tenuto a
corrispondere immediatamente ad ogni
richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute
nel
decreto n. 202/2014. La dichiarazione deve essere
comunicata al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo
comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell’accettazione il referente comunica al
debitore il nominativo
del gestore incaricato.
Art.
10
– Requisiti di professionalità e onorabilità del gestore
Fermo restando quanto disposto
dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria
nei
tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014,
il gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve
essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
indipendenza di
cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014.
Art.
11
– Ausiliari del gestore
Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque
responsabile dell’attività
svolta dall’ausiliario.
L’ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente e vi
sia
relazione diretta tra l’ausiliario
e il gestore.
I
costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall’organismo così come
previsto dall’art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L’Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le
spese sostenute così
previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012
n. 202.
Art.
12
– Rinuncia all’incarico
Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata
a conoscenza dell’organismo
e del
referente tramite pec.
In caso di rinuncia
il referente
provvede alla sostituzione del
gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si
applica l’art. 8 del presente regolamento.
Art.
13
– Incompatibilità e decadenza
Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono
essere nominati, e
se nominati decadono dall’incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite direttamente
dall’Organismo medesimo.
Non
possono essere nominati come gestori e
se nominati decadono, coloro
che rispetto ai
rappresentanti e a quanti svolgono funzioni individuate nel
presente regolamento:
a) sono legati al debitore e a coloro che svolgono interesse nell’operazione di composizione o liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza.
b) Non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato
agli organi di amministrazione o
di controllo dello stesso.
Il gestore
della
crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina
allegato sotto la lettera
“A”
al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza
neutralità ed
imparzialità rispetto
al debitore.
Art.
14
– Obbligo di riservatezza
Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012 e ai sensi del Decreto
n. 202/2014.
I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro
che intervengono al procedimento non possono
divulgare a terzi i fatti e
le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L’Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014,
oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle
informazioni contenute
nelle banche
date come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge
3/2012 così come modificata
e integrata,
conservando
il segreto sui
dati e sulle informazioni.
Art.
15 – Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi
La determinazione dei compensi
e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha
luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni di cui al capo III, sezione I, artt. 14 e seguenti, D.M. n. 202/2014. I
compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa. All'organismo spetta, inoltre, un rimborso forfettario
delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso
determinato
a norma delle disposizioni di cui al capo III, sezione I, artt. 14 e seguenti, D.M. n. 202/2014, nonché
il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. Le soglie numeriche indicate, anche a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso
non sono vincolanti per la liquidazione
medesima.
Per la determinazione del compenso
si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari,
della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e
le funzioni, della
complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione
agli
stessi assicurata
con l'esecuzione dell'accordo
o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
Sono ammessi acconti
sul compenso finale.
Art. 16 – Responsabilità
L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.
Resta ferma la responsabilità personale del gestore
della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.
All. A)
Regolamento di
autodisciplina dei gestori della crisi
(Articolo 10 comma 5 del Decreto n.
202/2014) Legge 3 del 27 Gennaio 2012 e
successive modifiche
Art.
1 –
Indipendenza
Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.
Il Gestore
della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di imparzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al
proseguimento
della procedura di sovra
indebitamento.
Il
Gestore
della
crisi rifiuta o interrompe
la
procedura se ritiene di subire o poter
subire
condizionamenti dalle parti o
da soggetti legati alle parti del
procedimento.
Art.
2 –
Imparzialità
Il
Gestore
della crisi
valuta senza pregiudizi i fatti
della controversia.
Art.
3 –
Neutralità
Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura da sovra indebitamento.
Art.
4 –
Integrità
È
fatto
divieto
al gestore della crisi
di percepire compensi
direttamente dalle parti.
Art.
5 –
Competenza
Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il
continuo aggiornamento
sulla normativa da sovra indebitamento. Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso
in cui non si ritenga qualificato per
svolgere la procedura assegnatagli.
Art.
6 –
Diligenza e onerosità
Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente
dal valore e dalla tipologia
della controversia.
Art.
7 –
Riservatezza
Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.
Art.
8 –
Correttezza e lealtà
Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento
di Autodisciplina comporta la risoluzione di
diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell’Organismo di chiedere
il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente
nella
procedura a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso
dei requisiti di legge.
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Numero unico nazionale 055.0351.254
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