Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali
1) Le seguenti tariffe sono determinate ai sensi dell’Art. 15 (Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi) del Regolamento dell’Organismo.
2) I compensi determinati a norma dei seguenti articoli comprendono
l'intero corrispettivo per la prestazione svolta. All'organismo spetta,
inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
sull'importo del compenso dovuto determinato a norma dei seguenti articoli,
nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra cui
rientrano i costi degli eventuali ausiliari incaricati nel corso della
procedura.
3) Sono ammessi acconti sul compenso finale.
Art. 2 - Parametri di determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione e piano del consumatore)
1) Nelle procedure di composizione della
crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio
2012, n. 3, il compenso dell'organismo, anche per
l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato sulla base dei
valori di attivo e passivo indicati dal debitore e calcolato secondo i seguenti
parametri.
- a) secondo le seguenti percentuali sull'ammontare dell'attivo:
14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. - b) secondo le seguenti percentuali sull'ammontare del passivo:
0,94% sui primi 81.131,38 euro; 0,46% sulle somme che superano 81.131,38.
2) Nel caso in cui siano previste e/o attuate forme di liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 13, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, all’organismo spetta un ulteriore compenso di importo pari a quello sopra indicato, in ragione delle attività liquidatorie svolte.
3) I compensi determinati a norma del presente articolo possono essere ridotti
nella misura
massima del 40%.
Art. 3 – Unicità del compenso
1) Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente tariffario ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
2) Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del corrispondente compenso ha luogo a norma dell’art. 2, comma 2 del presente tariffario.
Art. 4 – Parametri
di determinazioni dei
compensi nella procedura di liquidazione
del patrimonio
1) Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato secondo i criteri contenuti nell’art. 2, commi 1 e 3 del presente tariffario.
2) Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori o più organismi con funzione di liquidatore, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente tariffario ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
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