News, casi e sentenze

Rassegna dei fatti più significativi e delle soluzioni dei gestori ISCOS

Liberarsi dal peso di debiti, cartelle e pignoramenti ora è possibile con le procedure di composizione della crisi


Dal 15/07/2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come aggiornato dal D. Lgs. 83/2022, che ha sostituito la L. 3/2012 nella parte inerente gli strumenti e le procedure di esdebitazione

04.2022

Un dipendente pubblico in grave crisi economica a causa della separazione si esdebita con un piano del consumatore attestato da ISCOS. E riduce i suoi debiti del 60%

È il caso di un dipendente pubblico il cui nucleo familiare è composto da quattro persone con un’unica fonte reddituale.
A causa della separazione dalla coniuge, le spese di mantenimento proprie e del nucleo familiare diventano insostenibili. Per tale motivo, come spesso accade, il debitore è costretto a ricorrere a numerosi prestiti, entrando così in una profonda situazione di crisi da sovraindebitamento. Decide, quindi, di affidarsi ad un OCC ISCOS.
Il Gestore incaricato da ISCOS, relazionando dettagliatamente sulle ragioni dello stato di crisi consente al debitore di accedere ai benefici previsti dalla legge 3/2012 in ragione della sua precaria condizione personale e familiare. Il Giudice, aderendo all’attestazione del Gestore, ha omologato il Piano del consumatore con previsione di abbattimento del 60% del debito complessivo e il pagamento rateale in otto anni.

05.2022

L’indebitamento verso l'erario e gli enti previdenziali non è una forma di ricorso colposo al credito

Secondo il Tribunale di Ferrara la condizione ostativa derivante dall’essere sovraindebitamento per un ricorso al credito colposo e sproporzionato in rapporto alle proprie capacità patrimoniali (art. 14 terdecies, comma 2, lett. a) l. 3/2012),  ricorre quando vi sia una volontaria contrazione di debiti che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio. Per cui la citata definizione normativa non e’ compatibile con un indebitamento composto per la maggior parte da debiti verso l’erario o enti previdenziali.

04.2022

Nelle procedure da sovraindebitamento i compensi dell'advisor sono prededucibili e antergati

Secondo il Tribunale di Milano alle procedure di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 è applicabile l’art. 111 ter l. fall..
I compensi dell'advisor legale, quindi, sono prededucibili e antergati ai crediti ipotecari sorti prima dell'apertura della liquidazione, anche se il debitore non trae in concreto alcun vantaggio dalla procedura di liquidazione.

04.2022

Inammissibilità del voto espresso da Agenzia Entrate Riscossioni per conto degli enti impositori

Tribunale Mantova.
Nelle procedure di accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 l’espressione del voto costituisce attività di amministrazione del tributo ed esula dalla mera riscossione dello stesso sicché l’Agenzia delle Entrate Riscossione non è legittimata ad esprimere il voto ai sensi dell’art. 11 della legge n. 3/2012 per conto degli enti impositori.
Il voto così espresso, quindi, è da intendersi quale assenza di espressione di voto sicchè, in virtù del meccanismo di silenzio-assenso previsto dall’art. 11 co. 1 seconda parte della legge n. 3/2012, deve ritenersi che i creditori in questione abbiano espresso voto favorevole.

04.2022

Giovane madre di due figli invalidi abbatte i suoi debiti del 70% pagandoli in cinque anni

Dipendente scolastica, nubile con due figli minori a carico, entrambi invalidi.
È il caso di una giovane madre che versa in una condizione economica molto sofferente in quanto le entrate familiari si basano unicamente  sullo stipendio.
Il delicato 
equilibrio economico viene completamente sconvolto da una sentenza inattesa di cui il difensore incaricato non le aveva mai dato comunicazione.
Decide così di affidarsi ad ISCOS, che attraverso il Gestore incaricato analizza dettagliatamente la situazione di crisi, i requisiti di meritevolezza e predispone un accordo di composizione della crisi che prevede la falcidia del monte debitorio.
A fronte di un debito complessivo di € 102.000, in attuazione del piano predisposto da ISCOS e omologato dal Tribunale competente, la debitrice dovrà ora versare solo € 24.600, ottenendo uno “sconto” sul debito del 76% e la rateizzazione in cinque anni.

04.2022

Confermato il cram down esteso ai crediti previdenziali nonostante il voto negativo espresso nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti

Secondo il Tribunale di Forlì l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, comma 3 quater, come novellato, consente di estendere il giudizio di cram down espresso dal Giudice ai fini dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche ai crediti previdenziali.

L’espressione anglosassone “cram down”, nella pratica del sovraindebitamento, si riferisce al fenomeno giuridico in base al quale il Tribunale omologa la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, nonostante un creditore ne contesti la convenienza, se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dall'accordo in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria concretamente percorribile.

Per avvalersi del cram down è evidente sia necessario affidarsi a gestori esperti come quelli ISCOS, capaci di mettere in luce gli aspetti che ne consentano l'attuabilità

04.2022

Anche se il debitore non possiede beni mobili o immobili la liquidazione può essere comunque effettuata con ciò che residua dal suo reddito, detratte le somme necessarie alle esigenze di vita

Tribunale di Bologna. In assenza di beni mobili e immobili, l’attivo funzionale alla liquidazione del patrimonio del debitore deriva dalle eccedenze del reddito da lavoro, rispetto alla somma in detrazione da destinare alle esigenze di vita dello stesso.
Nella procedura di liquidazione del patrimonio il pignoramento esattoriale presso terzi deve essere revocato e le somme già assegnate alla Riscossione devono intendersi definitivamente acquisite dalla stessa, con conseguente scomputo dalla relativa esposizione debitoria.
L’insufficienza del valore dell’attivo destinato alla soddisfazione dei creditori, in relazione al passivo accertato, non rende di per sé inammissibile la procedura di liquidazione, che appare mutuata dalla procedura fallimentare, nell’ambito della quale sono legittimi i fallimenti con compendio attivo limitato.
Alla luce dell’assetto normativo della l. 3/2012 non appare ammissibile la previsione di una durata della procedura di liquidazione che superi il termine quadriennale, che comporterebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori i cui diritti siano sorti per causa posteriore all’apertura del procedimento.

03.2022

Abbatte del 50% i suoi debiti pagandoli in quattro anni grazie a ISCOS

Una giovane donna in gravi condizioni economiche decide di rivolgersi ad ISCOS.
Le cause dell’indebitamento nascono dal debito bancario contratto nel 2003 per l’acquisto di un immobile. La debitrice, madre di due figli, conviveva con il suo compagno che concorreva al pagamento della rata del mutuo.
Quando nel 2009 il legame sentimentale si interrompe la debitrice deve fronteggiare da sola il pagamento della rata mensile.La situazione si aggrava ulteriormente quando nel 2018 rimane disoccupata.
Il Gestore ISCOS a seguito di una approfondita analisi delle condizioni finanziarie della debitrice ha attestato un piano per la liquidazione dei beni che ha consentito l'abbattimento del 50% dei debiti e il pagamento in quattro anni.

06.2022

E' possibile la conversione del piano del consumatore nella procedura di liquidazione del patrimonio

In caso di mancato accoglimento del ricorso concernente il piano del consumatore, deve ritenersi ammissibile l’istanza di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio, sia perché tale modalità è prevista dagli artt. 14 bis e 11 della legge n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non può utilmente proseguire, sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, sia infine perché tale possibilità deve ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/2012.
Tribunale di Mantova.

03.2022

Grazie ad una procedura familiare avviata da ISCOS, una coppia di coniugi abbatte il suo debito complessivo del 75%

È il caso di due coniugi, entrambi dipendenti in aziende private, genitori di una figlia. 
Sono proprietari esclusivamente di un’automobile e degli arredi presenti nella abitazione in cui vivono in affitto. Per far fronte alle necessità ricorrenti si trovarono costretti a contrarre diversi finanziamenti per affrontare le spese della famigliaQuando la moglie viene licenziata si determina un calo drastico del reddito ed una conseguente crisi finanziaria familiare che li catapulta in una immediata situazione di sovraindebitamento. 
I coniugi decidono a questo punto di affidarsi ad un OCC ISCOS che attraverso un proprio Gestore esperto esamina il caso ed elabora un piano familiare di composizione della crisi con abbattimento del 75% pagamento rateale in 6 anni.

03.2022

Esdebitazione dell'avvocato, meritevolezza e mancato deposito di istanza di rateazione del debito maturato nei confronti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Tribunale di La Spezia. Il mancato deposito di apposita istanza di rateazione del debito maturato nei confronti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non integra quell'inescusabile negligenza che osta alla concessione del beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 quaterdecies l. 3/2012.

01.2022

Ammissibile la proposta che prevede il pagamento dei chirografari in misura percentuale irrisoria (0,18%)

E’ ammissibile, e dunque va sottoposta alla votazione dei creditori, la proposta di accordo di composizione che prevede il pagamento del ceto chirografario in misura irrisoriaLa fattispecie analizzata dal Tribunale di La Spezia è relativa a una proposta di accordo in cui il debitore, a fronte di un passivo di € 640.000, si impegna a versare 100 euro al mese per 48 rate mensili – piano rateale assistito dalla garanzia di un terzo – a soddisfo integrale delle spese prededucibili e nella misura dello 0,18% dei creditori chirografari.

12.2021

Un devastante evento sismico riduce una coppia di coniugi ad una condizione economica estremamente disagiata. Con ISCOS riescono ad abbattere i debiti del 50%

È il caso di due coniugi, entrambi lavorano, la moglie domestica e il marito cameriere in un . Nell’agosto 2006 decidono di possedere una propria abitazione e accendono dei mutui per l’acquisto di un immobile e la successiva ristrutturazione. Nel 2009 a seguito di un devastante evento sismico entrambi perdono il lavoroNonostante i coniugi facciano il possibile per onorare i debiti piombano in una grave crisi da sovraindebitamentoL’abitazione principale viene messa all’asta e vengono anche sospesi i rapporti bancari.
L'OCC ISCOS incaricatoesaminato il caso riconosce pienamente il requisito della meritevolezza e procede alla formulazione di un piano del consumatore attraverso un proprio Gestore esperto. Il Giudice designato, confermando il piano proposto riduce del 50% il debito complessivo degli -non più- sfortunati coniugi.

12.2021

Piano del consumatore: la condotta negligente del debitore è mitigata se l’indebitamento è determinato dal comportamento dell’ente finanziatore

Tribunale Lamezia Terme. Sotto il profilo soggettivo, il novellato art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012 condiziona l’ammissibilità (e, successivamente, l’omologazione) all’esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, se indotta dall’accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all’elargizione dei plurimi prestiti.

09.2021

In pessime condizioni economiche a causa degli obblighi alimentari, esce dalla crisi grazie a ISCOS

È il caso di un dipendente ministeriale le cui risorse economiche sono quasi totalmente erose dagli obblighi alimentari nei confronti dell’ex coniuge e dei figli.
Con le informazioni fornite dal debitore, il Gestore ISCOS ha proceduto alla verifica delle cause dello squilibrio finanziario e attestato il piano del consumatore con previsione di abbattimento del debito del 73%
Con l'omologa del Tribunale il debito di € 130.000 è stato sensibilmente ridotto  a € 35.000, con pagamento rateale in 6 anni.

01.2021

Aperta la prima procedura di Liquidazione “familiare” avviata da un OCC ISCOS sulla scorta delle nuove norme varate con la L. 176/2020

ISCOS ha tagliato per primo un altro traguardo: ha ottenuto dal Tribunale l’apertura di una procedura “familiare” tra le prime in Italia.
Il Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile, ha accolto un’istanza di apertura della Liquidazione promossa da due coniugi che si sono rivolto all’OCC ISCOS e che hanno potuto beneficiare delle nuove norme.
La legge n. 176, di conversione del Decreto Legge n. 137/2020, ha introdotto nel campo della composizione della crisi da sovraindebitamento le procedure “familiari” che possono essere attivate in un unico procedimento da più componenti della stessa famiglia, con risparmio di tempo e di costi.

Scegli l'OCC ISCOS competente per territorio e avvia la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Indica i dati essenziali, allega quanto richiesto e invia la domanda per e.mail.

12.2020

Un Natale più sereno per una famiglia vessata dai debiti grazie al Piano del Consumatore predisposto da ISCOS

Sarà un Natale più sereno quello che si vivrà quest’anno a casa di una famiglia italiana che grazie a ISCOS è riuscita a dimezzare il proprio debito e rateizzare il residuo.
E’ il caso di un docente in pensione con moglie e figli a carico che, essendosi gravemente ammalato, non è più riuscito a far fronte con la sua sola pensione alle spese personali e familiari.
Il professore ha avuto una vita tutto sommato tranquilla sino a che una grave malattia degenerativa non lo ha colpito. La sua compagna si occupa di lui a tempo pieno e non ha, quindi, la possibilità di lavorare. Dall'esordio della patologia il professore è stato costretto, come spesso accade, a ricorrere a numerosi prestiti con società finanziarie e istituti di credito per poter sbarcare il lunario e sostenere le crescenti spese familiari aggravate dalle indispensabili spese mediche e dalle mutate esigenze dei figli, studenti universitari fuori sede costretti a vivere lontano da casa perché impegnati in percorsi di studio non disponibili nelle università del territorio. 
Stremato dalla malattia sempre più invalidante e schiacciato dai debiti via via crescenti, si è rivolto a ISCOS.
L'OCC ISCOS ha preso in carico la situazione del professore sotto ogni profilo, anche umano e personale, ed ha seguito la vicenda con un proprio Gestore specializzato che ha predisposto un piano del consumatore relazionando dettagliatamente sulla sua “meritevolezza” ad accedere ai benefici di legge in ragione della sua precaria condizione personale e familiare. Il procedimento istruito dal Gestore ha avuto successo, infatti, il Giudice delegato ha omologato il Piano del consumatore proposto consentendo così di ridurre del 55% il debito complessivo e spalmare il residuo in rate da 300 euro mensili.
Finalmente il debitore e la sua famiglia possono tornare a vivere più serenamente riconquistando una
dignità messa a dura prova da anni difficili.

02.2020

Un imprenditore, grazie a un accordo di ristrutturazione ISCOS, abbatte dell’80% il proprio debito con Erario e creditori

Così ha deciso il Tribunale di Firenze.
Il caso è quello di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, che pur avendo da alcuni anni cessato la propria attività, si vedeva tuttora schiacciato da una massa di debiti superiori a € 850.000Grazie al ricorso a un OCC ISCOS, l’imprenditore sovraindebitato ha raggiunto con i creditori un Accordo di ristrutturazione dei debiti che ha consentito il ricorso a finanza esterna.
Un parente del debitore ha, infatti, messo a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 180.000 a condizione che gli stessi accettassero tale importo a saldo e stralcio dell’intera esposizione debitoria. Non sussistendo una alternativa liquidatoria migliorativa per i creditori per come attestato dai Gestori ISCOS, i creditori hanno manifestato il loro unanime consenso alla proposta, con la conseguente omologa giudiziale del Piano.
L’imprenditore ha potuto così conseguire un risparmio notevole, pari a circa l’80% del debito complessivo, cancellando ogni iscrizione pregiudizievole, rimettendo finalmente in moto la propria vita professionale e familiare.

07.2019

E’ meritevole di liberarsi dai debiti il consumatore che abbia contratto obbligazioni e che non sia più in grado di farvi fronte per sopraggiunte difficoltà familiari e lavorative

E’ il caso affrontato dal Tribunale di Rimini che ha omologato il Piano del consumatore di un debitore che ha addotto di aver contratto alcuni prestiti, una cessione del quinto e di aver usato carte revolving per far fronte a sopraggiunte esigenze familiari.
Il Tribunale ha ammesso che le difficoltà in cui è venuto a trovarsi il debitore (malattia professionale con sospensione dell’attività lavorativa protrattasi per mesi, assegnazione al proprio nucleo familiare di un nipote da parte dei servizi sociali, il sostegno economico offerto ad una figlia per avviare un’attività imprenditoriale che non ha avuto successo) possano considerarsi indice di “meritevolezza” alla esdebitazione.
Il debito complessivo ammontava a € 110.000 a fronte di un reddito familiare netto mensile di € 2.000. Alla luce del Piano apprestato e omologato dal Giudice, il debitore dovrà versare solo € 370 mensili per 78 mesi, ottenendo così uno “sconto” sul debito di oltre il 76%.

05.2019

E’ possibile riproporre un nuovo piano del consumatore o un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti anche se non sono decorsi cinque anni dal precedente tentativo

La norma che prevede che i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012 non risultino ammissibili se il debitore vi abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni, non esclude la riproposizione di un piano del consumatore laddove sia stato già presentato in quel lasso di tempo, ma sia stato dichiarato inammissibile. Ai fini della preclusione (stabilita dall'art 7, comma 2, lettera b, L. 3/2012) si deve avere riguardo unicamente all'effetto esdebitatorio finale che consegue dall'omologazione del piano. Se tale effetto non si è prodotto, non maturerà alcuna preclusione. Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova.

04.2019

L’imprenditore in crisi può essere ammesso alla liquidazione del patrimonio anche se sprovvisto di beni mobili o immobili, fatti salvi i beni strumentali necessari alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa

In tal caso, l’imprenditore è stato ammesso a trattenere i beni strumentali e poter così proseguire la propria attività per soddisfare, con la sua capacità di produrre reddito, i propri creditori, una volta liberatosi del gravoso fardello costituito dallo stato di sovraindebitamento, beneficiando, nel contempo, della c.d. “Pace Fiscale”. Secondo tale ultima normativa, infatti, in caso di ammissione alla liquidazione del patrimonio, è consentito ottenere uno sconto del 90% dei debiti tributari che, nel caso dell’imprenditore in parola, costituivano la gran parte del proprio debito. Lo ha deciso il Tribunale di Grosseto.

04.2019

Abbattuto del 75% il debito di un imprenditore in crisi da sovraindebitamento

Il Tribunale di Reggio Emilia ha approvato un accordo di ristrutturazione richiesto da un imprenditore con previsione di abbattimento del 75% del monte debitorio .
Tale soluzione consente ad ogni imprenditore indebitato e non fallibile di cogliere una nuova occasione di ripartenza.

03.2019

Se il reddito da lavoro del debitore è appena sufficiente a soddisfare i bisogni personali e familiari, può essere escluso dalla liquidazione del patrimonio

Cosi ha deciso il Giudice nell'ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.
In tal modo il debitore e i suoi familiari potranno in ogni caso garantirsi un tenore di vita dignitoso.

03.2019

In caso di liquidazione dei propri beni per ottenere la liberazione dai debiti, il debitore può trattenere per se la propria pensione anche nel caso in cui si giovi di analogo trattamento pensionistico percepito dal proprio coniuge

E’ il caso risolto dal Tribunale di Pesaro in riforma della decisione del Giudice di primo grado. In fase di apertura della liquidazione, infatti, il Giudice aveva disposto che, godendo della pensione del proprio coniuge, il debitore dovesse versare interamente la propria a favore dei creditori. Il Tribunale in composizione collegiale, correggendo tale impostazione, ha disposto che, nei limiti dell’impignorabilità fissati dalla legge, il debitore, sussistendo altri beni da liquidare, potesse trattenere per se anche la propria pensione.

01.2019

Il piano di liquidazione attestato da ISCOS abbatte il debito della metà e restituisce al debitore la serenità perduta

È il caso del lavoratore di un'azienda privata che sviluppa a causa di tragici eventi familiari una sindrome ansioso-depressiva. Quando  le sue condizioni si aggravano decide di intraprendere un percorso di supporto psico-terapeutico dal costo sostenuto.
La successiva perdita del posto di lavoro lo fa piombare improvvisamente in una condizione economica molto disagiata.
L'OCC ISCOS interessato del caso, dopo aver approfondito e documentato i motivi che hanno causato la crisi da sovraindebitamento, ha elaborato un piano di liquidazione dei beni che ha consentito di ridurre del 50% il monte debitorio con la possibilità di pagamento in quattro anni. 
Grazie a ISCOS lo sfortunato debitore ha ritrovato la serenità perduta e ha potuto rimettersi in gioco anche in ambito lavorativo. 

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12.2018

E’ possibile risolvere una crisi da sovranidebitamento
anche se c’è in corso una cessione del quinto dello stipendio o procedure esecutive di banche o istituti finanziari purché si sia “meritevoli”

Così ha deciso il Tribunale di Verona nel caso di un soggetto sovraindebitato.

12.2018

Il debitore è “meritevole” anche se la causa dell’illiquidità sia stata cagionata dal ricorso al credito al consumo

Laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso del debitore al mercato finanziario, al fine di escludere un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 124 bis del TUB, essendo possibile, in una tale ipotesi, far risalire la causa del sovraindebitamento al comportamento non corretto dell'intermediario finanziario, per non avere questi adeguatamente valutato, come poteva e doveva fare, la situazione del richiedente il finanziamento. Si può escludere per tale motivo la sussistenza di una causa ostativa all'omologazione del piano, dovendosi ritenere non colpevole il debitore per essersi fidato dell'esperienza di quel professionista.
Ciò a meno che il richiedente il mutuo non abbia fornito all'intermediario false informazione, impedendogli così una adeguata valutazione della situazione.

9.2018

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche l’IVA è falcidiabile

L'art. 7, primo comma, terzo periodo, della L. 3/2012 che prevede il divieto di falcidia dell’IVA va disapplicato in quanto in contrasto con il principio di “neutralità fiscale” previsto dall’U.E..
In forza di tale vincolante principio, infatti, il legislatore nazionale non può introdurre in materia fiscale significative differenze tra i contribuenti. Ciò accadrebbe rispetto a quanto previsto dagli artt. 160, secondo comma, e 183 ter, novellato, L.F., che ammette un pagamento in misura ridotta dell’IVA in materia di concordato preventivo.

9.2018

Il nucleo familiare “allargato” può esdebitarsi unitariamente

Si può affermare che sia “debitore” ex L. 3/2012 anche l’intero nucleo familiare, in particolare quando il perdurante squilibrio patrimoniale che ha causato la crisi finanziaria derivi proprio dalla gestione della vita comune da parte dei componenti del nucleo familiare. Tale principio giurisprudenziale trova riscontro nel testo dell’art. 66, del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi se conviventi e la crisi finanziaria abbia una origine comune. La “famiglia” così intesa è quella estesa ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, ai membri di un’unione civile o a una famiglia di fatto ex L. 76/2016.

12.2018

Si alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento anche se privi di beni

Il debitore, anche in assenza di beni mobili o immobili registrati può accedere alla procedura di liquidazione per sovraindebitamento. 
E’ sufficiente che vanti almeno crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro in essere o possa giovarsi del soccorso di finanza esterna fornita da terzi.

5.2018

Il decreto emesso dal Giudice nell'ambito di una procedura da sovraindebitamento sospende le procedure esecutive pendenti

Non basta la mera intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore per ottenere la sospensione di diritto dell’esecuzione forzata in essere.
La sospensione delle procedure esecutive in corso resta in tal caso una facoltà del Giudice dell’esecuzione, il quale ne diviene obbligato solo dopo l’emissione del decreto di sospensione emesso dal Giudice del Sovraindebitamento contestualmente alla fissazione dell’udienza di omologa del piano e/o di verifica dei consensi all’accordo. Solo quest’ultimo provvedimento giudiziale, infatti, costituisce causa di sospensione ex lege dell’esecuzione in essere e divieto di iniziarne di nuove.
In tale ottica è sempre proficuo prestare la massima collaborazione al gestore incaricato al fine di concludere in tempi brevi l'iter richiesto dalla norma. 

Guida pratica al sovraindebitamento

Cenni sul nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza