Tariffe ISCOS


Contenimento dei costi e trasparenza del servizio

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ISCOS - Istituto per la Coesione Sociale

O.C.C. iscritto nella sezione A del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014

 

Tariffe per le procedure ex D.Lgs. 14/2019

Art. 1 – Ambito di applicazione e regole generali

1. Le seguenti tariffe sono determinate ai sensi dell’Art. 15 (Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi) del Regolamento dell’Organismo denominato “Istituto per la Coesione Sociale – ISCOS” (Organismo).
2.   I compensi determinati a norma dei seguenti articoli comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta. All'Organismo spettano, inoltre, da ciascun istante-debitore, anche in caso di procedura effettuata ai sensi dell’art. 66, D.Lgs. 14/2019: a) il rimborso per il versamento del contributo unificato e diritti di cancelleria necessari per il deposito della richiesta di autorizzazione all’accesso alle banche dati; b) un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso dovuto determinato a norma dei seguenti articoli; c) un rimborso forfettario di € 690,00 per la prima udienza alla quale potrebbe partecipare presso il Tribunale adito l’Organismo e/o il Gestore incaricato e un rimborso forfettario anticipato di pari importo per ogni ulteriore udienza alla quale sia convocato; d) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra cui rientrano i costi degli eventuali ausiliari incaricati nel corso della procedura; e) la spese di segreteria dovute all’atto del deposito della domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.
3.   Sono ammessi, se accordati dall'Organismo, acconti, rateizzazioni e posticipazioni sul compenso.
4.   In caso di mancata omologa da parte del Tribunale adito della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti/concordato minore o di rigetto della richiesta di apertura della liquidazione controllata o di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ovvero in caso di inerzia/inattività/abbandono della procedura/revoca/recesso dell’istante-debitore ovvero di attestazione/comunicazione/dichiarazione negativa del Gestore incaricato per inammissibilità della domanda/proposta, il compenso è in ogni caso interamente dovuto. Le somme eventualmente versate verranno trattenute a titolo di acconto sul maggior dovuto.
5.   In caso di mancato versamento del compenso e delle altre voci indicate nel comma 2, nella misura, nei tempi e con le modalità pattuite o in caso di applicazione, anche successiva, degli articoli 17, comma 1, e 18, comma 2, D.M. 202/2014, non saranno più concedibili e potranno essere revocate in ogni caso dall’Organismo eventuali riduzioni, rateizzazioni o posticipazioni del compenso (anche in prededuzione) in precedenza accordati in favore dell’istante-debitore
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Art. 2 – Parametri di determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore)

1.  Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV, capo II, sezione II e III, del D. Lgs. 14/2019, il compenso dell'Organismo è determinato sulla base dei valori di attivo e passivo indicati dal debitore e calcolato secondo i seguenti parametri:
a) Secondo le seguenti percentuali sull'ammontare dell'attivo:
(1) 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; (2) 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; (3) 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; (4) 8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; (5) 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; (6) 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; (7) 1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; (8) 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. 
b) Secondo le seguenti percentuali sull'ammontare del passivo:
(1) 0,94% sui primi 81.131,38 euro; (2) 0,46% sulle somme che superano 81.131,38.

2.  Ove il valore dell’attivo indicato dal debitore sia inferiore al 10% del valore del passivo, ai fini della determinazione del compenso, l’attivo sarà fissato avendo come riferimento detta percentuale del 10%. Tale criterio non si applica alle procedure ex art. 283, D. Lgs. 14/2019.
3.  Qualora i valori di attivo e passivo siano accertati, anche separatamente, in misura maggiore nel corso della procedura, il compenso sarà comunque dovuto all’Organismo sulla base dei maggiori valori accertati. Di converso, non è prevista alcuna riduzione del compenso nel caso i valori di attivo e passivo risultino invece inferiori.
4.  I compensi determinati a norma del precedente comma possono essere ridotti nella misura massima del 30% ma, in ogni caso, non possono essere inferiori a euro 7.900,00 per ciascun istante-debitore.
5.  Nelle procedure ex art. 283 del D.Lgs. 14/2019 il compenso dell’Organismo è determinato sulla base dei valori di passivo indicato dal debitore e di attivo pari a quello superiore del quarto scaglione di riferimento indicato nel comma 1, lett. a) del presente articolo ed è calcolato nella misura indicata dal comma 6) dell’art. 283, D.Lgs. 14/2019. Si applicano l'art. 1 e il comma 3 del presente articolo.
6.  Nel caso in cui siano previste e/o attuate forme di vendite e cessioni dei beni ai sensi degli artt. 71 e 81 e/o forme di liquidazione ai sensi degli artt. 73 comma 1 e 83 comma 1, del D. Lgs. 14/2019, all’Organismo spetta un ulteriore compenso di importo pari a quello determinato nei precedenti commi, in ragione delle attività liquidatorie svolte.
7.  Gli importi dei compensi sono indicati al netto dell’I.V.A..

Art. 3 – Parametri di determinazioni dei compensi nella procedure di liquidazione controllata dei beni del debitore e nelle procedure di esdebitazione

1.  Nelle procedure di liquidazione di cui al titolo V, capo IX, del D. Lgs. 14/2019, il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato, secondo i criteri contenuti nell’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente tariffario.
2.  Nelle procedure di esdebitazione di cui al titolo V, capo X, del D. Lgs. 14/2019, il compenso è determinato, sull'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo accertato nell’ambito della previa procedura di liquidazione, secondo i criteri contenuti nell’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente tariffario.

Art. 4 – Unicità del compenso

1.  Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente tariffario ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
2.  La previsione contenuta nel precedente comma è applicabile se il debitore all’atto del deposito della domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presentata a questo Organismo abbia comunicato le circostanze contenute negli articoli 17, comma 1, e 18, comma 2, decreto 24 settembre 2014, n. 202. La mancata comunicazione nel termine indicato non consente l’applicazione della ripartizione prevista nel comma 1 e il compenso è dovuto per intero a questo Organismo.
3.  Nel caso in cui per l'esecuzione del piano di ristrutturazione o concordato omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione controllata dei beni, la determinazione del separato e aggiuntivo compenso ha luogo a norma dell’art. 2, comma 6 del presente tariffario.

3.2.10