OCC ISCOS
Tribunale di NAPOLI NORD

 
 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 231, sezione A, del Registro degli O.C.C. tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014

L'O.C.C. ISCOS n. 231 eroga per il circondario del tribunale di Napoli Nord il servizio di gestione e composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D. Lgs. 14/2019, per come aggiornato dal D. Lgs. 83/2022, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite dei propri gestori della crisi accreditati dal Ministero della Giustizia.
L'elevato livello di professionalità dei gestori ISCOS garantisce all'istante-debitore di ricevere sempre il migliore supporto nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di crisi e nella regolare esecuzione della stessa, fino al conseguimento della completa esdebitazione.

Competenza per territorio

Nel rispetto della normativa vigente (art. 68, comma 1, D. Lgs. 14/2019) questo O.C.C. può accogliere le domande dei soggetti debitori aventi residenza, o sede nel caso di attività economiche , nel circondario del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.

Verifica la competenza territoriale >

In caso di procedura familiare con presentazione contestuale delle domande di accesso, la competenza territoriale è quella derivante dalla residenza di uno degli istanti-debitori.

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A partire dal 15 luglio 2022 il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. 14/2019), per come aggiornato dal D. Lgs. 83/2022, ha sostituito la L. 3/2012 nella parte inerente gli strumenti e le procedure di esdebitazione.
Per avere supporto sulle modalità di avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, informazioni sui diversi strumenti e le diverse soluzioni che consentono di porre fine alla situazione di crisi o richiedere un esame preliminare della condizione di sovraindebitamento è possibile contattare ISCOS ai seguenti recapiti:

Contact center 081.0103.562
(lunedi/venerdì - 9:00-13:00/15:00-18:00)

E.mail info@iscos.it
Pec protocollo.iscos@pec.it

Richiedi informazioni >

Possono accedere alla procedura:

- consumatori; - imprenditori agricoli; - start up innovative; - imprenditori "minori" ex art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 14/2019; - imprenditori "maggiore" ma con debiti inferiori a € 30.000; - imprenditori cessati; - soci illimitatamente responsabili; - professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi; - società professionali ex L. 183/2011; - associazioni professionali o studi professionali associati; - società semplici costituite per l'esercizio di attività professionali; - enti privati non commerciali.

Non possono accedere:

- imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali; - soggetti che nei 5 anni precedenti hanno già fatto ricorso ad una procedura da sovraindebitamento; - soggetti che hanno subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento del del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore; - soggetti che presentano una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Diverse soluzioni, un unico obiettivo

Il nuovo CCII (D.Lgs. 14/2019) prevede tre nuove possibili soluzioni per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la liberazione dai debiti:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Concordato minore
- Liquidazione controllata dei beni

Sono previste anche due procedure speciali:
- Esdebitazione dell'incapiente
- Procedura familiare

Al termine di ognuna delle procedure suindicate il debitore può beneficiare della completa esdebitazione, lasciandosi alle spalle i vecchi debiti anche se non pagati o pagati solo in parte.

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Avvia una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per avviare una procedura è sufficiente compilare e inviare la Domanda di accesso.

Alla domanda devono essere allegati:
  • documento di identità e codice fiscale dell'istante-debitore;
  • ricevuta di versamento di € 195 (spese di segreteria);
  • ricevuta di versamento € 125 (contributo unificato e diritti di cancelleria per deposito richiesta autorizzazione accesso alle banche dati ex art. 15, comma 10, L. 3/2012).

    In caso di procedura familiare deve essere utilizzata una domanda di accesso per ciascun istante-debitore familiare.

Svolgimento e conclusione della procedura 

L'istante-debitore fornisce con la domanda di accesso e successivamente, nel corso della procedura, le informazioni necessarie a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale. 

Il gestore esperto incaricato da ISCOS prende quindi in carico l'intera situazione debitoria, favorisce la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa, intrattiene i rapporti con i creditori istituzionali e privati e, previa autorizzazione del Tribunale competente, interroga le banche dati interessate.

Collabora, infine, alla individuazione dello strumento tecnico giuridico più adatto alla condizione finanziaria del debitore e, vigilando sulla sua corretta attuazione, rende effettiva l'esdebitazione conseguente all'azzeramento del monte debitorio.

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