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19.02.2020
Un imprenditore, grazie a un Accordo di ristrutturazione,
abbatte dell’80 per cento il proprio debito con Erario e creditori.
Così ha deciso il la Quinta Sezione del Tribunale di
Firenze, Giudice Dott.ssa Silvia Governatori.
Il
caso è quello di un imprenditore operante nel settore dell’edilizia, che pur avendo
da alcuni anni cessato la propria attività, si vedeva tuttora schiacciato da
una massa di debiti superiori a € 850.000.
Grazie al ricorso a un OCC ISCOS, l’imprenditore
sovraindebitato ha raggiunto con i creditori un Accordo di ristrutturazione dei
debiti ex Legge 3/2012, che ha consentito il ricorso a finanza esterna.
Un prossimo congiunto del debitore ha, infatti, messo a
disposizione dei creditori la somma complessiva di € 180.000 a condizione
che gli stessi accettassero tale importo a saldo e stralcio dell’intera
esposizione debitoria. Non sussistendo una alternativa liquidatoria
migliorativa per i creditori per come attestato dai Gestori ISCOS, i creditori
hanno manifestato il loro unanime consenso alla proposta, con la conseguente
omologa giudiziale del Piano.
L’imprenditore ha potuto così conseguire un risparmio notevole,
pari a circa l’80% del debito complessivo, cancellando ogni iscrizione
pregiudizievole, rimettendo finalmente in moto la propria vita professionale e
familiare.
09.07.2019
E’ meritevole di liberarsi dai debiti il consumatore che
abbia contratto obbligazioni e che non sia più in grado di farvi fronte per
sopraggiunte difficoltà familiari e lavorative
E’ il caso affrontato dal Tribunale di Rimini, Giudice
Lorenzo Maria Lico, che, con decisione del 9 luglio 2019, ha omologato un piano
del consumatore promosso dal Sig. Tizio (nome di fantasia) il quale ha addotto
di aver contratto alcuni prestiti, una cessione del quinto e di aver usato
carte revolving per far fronte a sopraggiunte esigenze familiari. Il Tribunale
ha ammesso che le difficoltà in cui è venuto a trovarsi il debitore (malattia
professionale con sospensione dell’attività lavorativa protrattasi per mesi,
assegnazione al proprio nucleo familiare di un nipote da parte dei Servizi
Sociali, il sostegno economico offerto ad una figlia per avviare un’attività
imprenditoriale che non ha avuto successo) possano considerarsi indice di
“meritevolezza” alla esdebitazione.
Il debito complessivo del Sig. Tizio ammontava a €
109.573,91, a fronte di un reddito familiare netto di € 2.000,00. Alla luce del
Piano apprestato dall’OCC e omologato dal Giudice, il Sig. Tizio dovrà versare
solo € 370,00 mensili per 78 mesi, ottenendo così uno “sconto” sul debito di
oltre il 76%!
02.05.2019
E’ possibile riproporre un nuovo piano del consumatore o
un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti anche se non sono decorsi
cinque anni dal precedente tentativo
La norma che
prevede che i procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012 non risultino ammissibili se il
debitore vi abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni, non
esclude la riproposizione di un piano del consumatore laddove sia stato già presentato in quel lasso di tempo, ma sia stato
dichiarato inammissibile. Ai fini della preclusione
(stabilita dall'art 7, comma 2, lettera b), L. 3/2012) si deve avere riguardo
unicamente all'effetto esdebitatorio finale che consegue all'omologazione del
piano. Se tale effetto non si è prodotto, non maturerà alcuna preclusione. Lo ha stabilito in una recente decisione il Tribunale di Mantova,
con sentenza del 2 maggio 2019, Pres. Est. Mauro P. Bernardi.
30.04.2019
L’imprenditore
in crisi può essere ammesso alla liquidazione del patrimonio anche se
sprovvisto di beni mobili o immobili, fatti salvi i beni strumentali necessari
alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa.
In tal caso,
l’imprenditore è stato ammesso a trattenere i beni strumentali e poter così
proseguire la propria attività per soddisfare, con la sua capacità di produrre
reddito, i propri creditori, una volta liberatosi del gravoso fardello
costituito dallo stato di sovraindebitamento, beneficiando, nel contempo, della
c.d. “Pace Fiscale”. Secondo tale ultima normativa, infatti, in caso di
ammissione alla liquidazione del patrimonio, è consentito ottenere uno sconto
del 90% dei debiti tributari che, nel caso dell’imprenditore in parola,
costituivano la gran parte del proprio debito. Lo ha deciso il Tribunale di
Grosseto, con la decisione assunta il 30 aprile 2019, Giudice Claudia Frosini.
26.03.2019
In caso di liquidazione dei propri beni per ottenere la
liberazione dai debiti, il debitore può trattenere per se la propria pensione
anche nel caso in cui si giovi di analogo trattamento pensionistico percepito
dal proprio coniuge.
E’ il caso risolto dal Tribunale di Pesaro con
decisione del 26.3.2019, RG 403/2019, in riforma della decisione del Giudice di
primo grado. In fase di apertura della liquidazione, infatti, il Giudice aveva
disposto che, godendo della pensione del proprio coniuge, il debitore dovesse
versare interamente la propria a favore dei creditori. Il Tribunale in composizione collegiale,
correggendo tale impostazione, ha disposto che, nei limiti dell’impignorabilità
fissati dalla legge, il debitore, sussistendo altri beni da liquidare, potesse
trattenere per se anche la propria pensione.
Normativa
Bruxelles, 20.06.2019
Approvata la Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio
La nuova normativa incide profondamente nell'ambito della ristrutturazione preventiva, dell'esdebitazione e delle interdizioni, introducendo misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
> Scarica la Direttiva
Roma, 14.2.2019
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza
Dopo alcune settimane d'attesa finalmente giunge a compimento l'iter di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'attesissimo Codice della Crisi d'Impresa di cui al Decreto Legislativo 12.1.2019, n. 14. Trova così piena attuazione la Legge 19.10.2017, n. 155 con il rafforzamento delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
> Scarica il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza
Roma, 10.1.2019
Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
rende centrale la funzione degli organismi di composizione
della crisi che divengono la via d'accesso esclusiva alla procedura
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che rafforza e rende ancora più utile e conveniente il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
ISCOS Istituto per la Coesione Sociale
ISCOS offre l'opportunità a cittadini e piccole imprese sovraindebitati di ottenere l'esdebitazione attraverso la predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito e procedure liquidatorie ai sensi della Legge 3/2012.
Garantisce elevati standard di formazione permanente e continua per adulti, promuovendo l'accesso e il re-ingresso nel mondo del lavoro. Collabora con primarie istituzioni universitarie nazionali ed enti di formazione specializzati per offrire opportunità di aggiornamento professionale e di alta formazione universitaria a professionisti, cittadini e imprese.
ISCOS assicura altresì competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni per segnalare situazioni complesse ai servizi competenti; rappresenta un utile spazio di ascolto in cui i cittadini possono scambiare emozioni e sentirsi accolti ed ascoltati. E’ un servizio aperto a tutti, che offre informazioni, orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposta ritenuta più pertinente.