Cenni sul nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza
Il nuovo CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D.Lgs. n. 14/2019, per come aggiornato dal D. Lgs. n. 83/2022), ha sostituito dal 15/07/2022 la Legge n. 3/2012 nella parte inerente gli strumenti e le procedure di esdebitazione.
Questo nuovo impianto normativo, consente ai debitori non soggetti né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali di porre definitivamente rimedio alle situazioni di sovraindebitamento salvaguardando i propri interessi, quelli familiari o della propria azienda.
Per «sovraindebitamento» si intende «lo stato di crisi o insolvenza del debitore» che non gli consente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, OCC, è una istituzione, imparziale ed indipendente disciplinata dal decreto ministeriale n. 202/2014.
Fornisce informazioni sulle soluzioni percorribile per risolvere la crisi da sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Gli OCC sono iscritti in un apposito Registro nazionale tenuto dal Ministero delle Giustizia.
Il Gestore della crisi è un soggetto in possesso di stringenti requisiti di professionalità, onorabilità e specifica formazione.
Su incarico dell'OCC amministra con imparzialità e indipendenza i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento avviati dagli istanti-debitori. Il suo onorario è ricompreso nel compenso unico e onnicomprensivo versato all'OCC.
Il gestore ISCOS favorisce la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, intrattiene i rapporti sia con i creditori istituzionali (Agenzia delle entrate, enti della riscossione, enti previdenziali, ecc.), che con quelli privati (banche, finanziarie, fornitori, ecc.), previa autorizzazione del Tribunale competente, interroga le banche dati interessate.
Collaborando alla individuazione e alla attuazione della procedura più adatta alla condizione finanziaria del debitore, la cura fino alla completa esdebitazione.
Si tratta di una disciplina che prevede tre modalità di soluzione della crisi del debitore "non fallibile" ovvero non soggetto a liquidazione giudiziale:
Il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Riservato ai soggetti che abbiano debiti da consumo e non attinenti ad attività professionali o d'impresa, può prevedere una considerevole riduzione dei debiti al fine di salvaguardare e proteggere l'integrità del nucleo familiare.
Il debitore deve essere meritevole e non è necessario il parere favorevole dei creditori.
Il Concordato minore
Il debitore che abbia maturato debiti derivanti da attività professionali o d'impresa può proporre ai creditori un piano che può anche prevedere una considerevole falcidia della massa debitoria.
Ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. Non è richiesta la verifica della meritevolezza e l'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.
La Liquidazione controllata dei beni del debitore
Il debitore, sia esso consumatore, imprenditore o professionista, può destinare parte dell'attivo patrimoniale, non necessario al sostentamento proprio o della propria famiglia, alla soddisfazione anche parziale dei creditori.
Il debitore e il gestore incaricato individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Le nuove procedure speciali introdotte rappresentano delle concrete opportunità di soluzione della crisi, anche se profonda e all'apparenza irrisolvibile:
L'esdebitazione dell'incapiente - fresh start
Il debitore, persona fisica, considerato meritevole, per una sola volta nella vita, può ottenere la completa cancellazione dei debiti sebbene non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Non è necessario il parere favorevole dei creditori e al termine della procedura il debitore, senza più debiti, si giova del cosiddetto “fresh start".
La procedura familiare
I componenti di una stessa famiglia possono attivare un'unica procedura con risparmio di tempo e costi.
Per “famiglia” ai sensi della nuova procedura da sovraindebitamento si intende il contesto familiare allargato. Infatti, possono accedere a tali procedure oltre ai coniugi anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto, purchè il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il Gestore incaricato operano in sinergia al fine di consentire all'istante-debitore di ridurre significativamente il propri monte debitorio e apprestare strumenti dilatori che consentano di ripartire salvaguardando gli interessi propri, della propria famiglia o della propria azienda.
Possono prevedersi pagamenti in unica soluzione, a rate, derivanti da finanza esterna o dalla vendita di beni di proprietà del debitore.
A mezzo delle procedure previste si attua quindi un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato.
All'esito della procedura di gestione della crisi, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza, rispettando il piano approvato, previa verifica delle condizioni, può beneficiare dell'esdebitazione.
L'esdebitazione comporta la possibilità di essere liberati dai debiti anche se attraverso la procedura di composizione della crisi non sono stati pagati o lo sono stati solo in parte.
Il nuovo Codice della Crisi ha, dunque, una rilevantissima funzione sociale e mira al cosiddetto fresh start, ossia l'esdebitazione con l'azzeramento di posizioni debitorie insostenibili con la continuità dell'attività espletata a salvaguardia della serenità del nucleo familiare.
Possono avviare una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento i seguenti soggetti:
- consumatori
- imprenditori agricoli;
- start up innovative;
- imprenditori "minori", cioè che abbiano riportato negli ultimi 3 esercizi precedenti al deposito della istanza: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila;
- imprenditori "maggiori", ma con debiti inferiori a € 30.000;
- imprenditori cessati;
- soci illimitatamente responsabili;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio di attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non possono avvalersi di nessuna delle suindicate procedure i seguenti soggetti:
- imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
- soggetti che nei 5 anni precedenti hanno già fatto ricorso ad una procedura da sovraindebitamento;
- soggetti che hanno subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento del concordato minore o del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- soggetti che presentano una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Risolvere definitivamente la propria situazione di crisi con ISCOS è semplice e immediato.
È sufficiente scegliere l'OCC ISCOS competente, indicare i dati essenziali, allegare quanto richiesto e inviare la domanda per e.mail.