Tariffe ISCOS


Contenimento dei costi e trasparenza del servizio

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ISCOS - Istituto per la Coesione Sociale

O.C.C. iscritto nella sezione A del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014

 

Tariffe per le procedure ex D.Lgs. 14/2019

Art. 1 – Ambito di applicazione e regole generali

1. Le seguenti tariffe sono determinate ai sensi dell’Art. 15 (Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi) del Regolamento dell’Organismo denominato “Istituto per la Coesione Sociale – ISCOS” (Organismo).
2. I compensi determinati a norma dei seguenti articoli comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta. All'Organismo spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso dovuto determinato a norma dei seguenti articoli, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra cui rientrano i costi degli eventuali ausiliari incaricati nel corso della procedura.
3. Sono ammessi acconti sul compenso finale.
4. In caso di mancata omologa da parte del Tribunale adito della proposta di piano del consumatore / accordo di ristrutturazione del debito, o di rigetto della richiesta di apertura della liquidazione, ovvero in caso di inattività / abbandono della procedura / revoca o recesso del debitore, ovvero in caso di attestazione negativa del Gestore incaricato per inammissibilità della proposta, il compenso determinato a norma del presente tariffario è dovuto in ogni caso nella misura minima del 60%.

Art. 2 – Parametri di determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti)

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV,  capo II, sezione II e III del D. Lgs. 14/2019, il compenso dell'Organismo è determinato sulla base dei valori di attivo e passivo indicati dal debitore e calcolato secondo i seguenti parametri:
a) Secondo le seguenti percentuali sull'ammontare dell'attivo:
(1) 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; (2) 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; (3) 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; (4) 8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; (5) 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; (6) 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; (7) 1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; (8) 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
b) Secondo le seguenti percentuali sull'ammontare del passivo:
(1) 0,94% sui primi 81.131,38 euro; (2) 0,46% sulle somme che superano 81.131,38.
Ove il valore dell’attivo indicato dal debitore sia inferiore al 10% del valore del passivo, ai fini della determinazione del compenso, l’attivo sarà fissato avendo come riferimento detta percentuale del 10%.

Qualora i valori di attivo e passivo siano successivamente accertati in misura maggiore, il compenso sarà dovuto sui maggiori valori accertati.

2. I compensi determinati a norma del precedente comma possono essere ridotti nella misura massima del 40% ma, in ogni caso, non possono essere inferiori a euro 2.900,00 per ciascun debitore. Il riconoscimento di tale riduzione può essere revocato dall’Organismo in caso di pagamento non regolare del compenso nei modi e termini pattuiti.
3. Nelle procedure ex art. 283 del D. Lgs. 14/2019 il compenso dell’Organismo è
determinato sulla base dei valori di passivo indicato dal debitore e di attivo pari a quello medio del terzo scaglione di riferimento indicato nel comma 1, lett. a) del presente articolo ed è calcolato nella misura indicata dal comma 6) del citato art. 14-quaterdecies. Qualora i valori di attivo e passivo siano successivamente accertati in misura maggiore, il compenso sarà dovuto sui maggiori valori accertati.
4. Nel caso in cui siano previste e/o attuate forme di vendite e cessioni dei beni ai sensi degli artt. 71 e 81, e/o forme di liquidazione ai sensi degli artt. 73 comma 1 e 83 comma 1, del D. Lgs. 14/2019, all’Organismo spetta un ulteriore compenso di importo pari a quello determinato nei precedenti commi, in ragione delle attività liquidatorie svolte.
5. Gli importi dei compensi sono indicati al netto dell’I.V.A..

Art. 3 – Parametri di determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al titolo V, capo IX, del D. Lgs. 14/2019, il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato secondo i criteri contenuti nell’art. 2, commi 1, 2, 4 e 5 del presente tariffario.

Art. 4 – Unicità del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi o più liquidatori o più organismi con funzione di liquidatore, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente tariffario ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.
2. La previsione contenuta nel precedente comma è applicabile se il debitore all’atto del deposito della domanda di accesso a questo Organismo abbia comunicato le circostanze contenute negli articoli 17, comma 1, e 18, comma 2, decreto 24 settembre 2014, n. 202. La mancata comunicazione nel termine indicato non consente l’applicazione della ripartizione prevista nel comma 1 e il compenso è dovuto per intero a questo Organismo.
3. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del corrispondente compenso ha luogo a norma dell’art. 2, comma 4 del presente tariffario.